Sez. 5, Sentenza n. 17180 del 27/08/2004 (Rv. 576310 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita - Attestazione di conformità all'originale - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Effettiva accertata difformità - Inammissibilità - Affermazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53 -, che disciplina il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)