Sez. 5, Sentenza n. 6780 del 20/03/2009 (Rv. 607483 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Notificazione per posta o per consegna diretta - Deposito di copia presso la segreteria della Commissione tributaria adita - Attestazione di conformità all'originale - Mancanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Proposizione dell'eccezione di non conformità - Necessità - Appellato non costituito - Rinuncia all'eccezione - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, è causa d'inammissibilità dell'appello notificato per posta o per consegna diretta, non la mancanza di attestazione da parte dell'appellante della conformità dell'atto d'impugnazione notificato rispetto a quello depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale, ma la sua effettiva difformità. Si presume la conformità sia quando l'appellato si costituisca e non sollevi alcuna eccezione al riguardo, sia quando non si costituisca, così rinunciando a sollevare l'eccezione predetta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)