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Sez. 2, Sentenza n. 5926 del 21/03/1985 Ud. (dep. 15/06/1985) Rv. 169765 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DEL BENEFICIO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169765-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REVOCA DEL BENEFICIO - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

È consentito al giudice di appello dichiarare la revoca dei benefici di legge concessi con sentenze precedenti senza violare il principio del divieto della reformatio in peius; tale divieto - quando appellante è il solo imputato - si riferisce esclusivamente ai benefici concessi con la sentenza impugnata e non a quelli applicati con precedenti sentenze. (Conf mass n 156124 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)