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Sez. U, Ordinanza n. 9571 del 05/05/2014 (Rv. 630766 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Irregolare tenuta elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari - Sanzione amministrativa - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630766-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per l'omessa o inesatta indicazione, negli appositi elenchi riepilogativi, dei dati statistici relativi agli acquisti intracomunitari, trattandosi di violazioni di natura statistica ai sensi dell'art. 34, comma 5 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, (che riproduce l'abrogato art. 6, comma 4, del d.l. 26 febbraio 1993 n. 16), il quale rinvia espressamente all'applicazione delle sanzioni previste dagli art.11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, laddove, invece, le violazioni di natura fiscale risultano disciplinate dall'art. 34, comma 4, del medesimo d.lgs., che attribuisce il relativo potere di sanzionatoria all'Ufficio IVA.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 6, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 34 com. 4, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 34 com. 5, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/1989 num. 322 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)