Sez. 1, Sentenza n. 1522 del 19/05/1972 (Rv. 358213 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - DICHIARAZIONI INFEDELI - SOPRATTASSA PREVISTA DALL'ART 292 DEL TU N 1175 DEL 1931 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DOLO DEL CONTRIBUENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - DICHIARAZIONI INFEDELI - SOPRATTASSA PREVISTA DALL'ART 292 DEL TU N 1175 DEL 1931 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DOLO DEL CONTRIBUENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Per l'applicazione della sanzione (sopratassa) prevista dall'art 292 del testo unico per la finanza locale approvato con RD 14 settembre 1961, n 1175 - estensibile, per il richiamo contenuto nell'art 43 della legge 5 marzo 1963, n 246, anche alle dichiarazioni infedeli relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili - e sufficiente la difformita oggettiva tra i valori denunziati e quelli effettivi, derivanti cioe dai definitivi accertamenti, in modo che risulti la non rispondenza, nella misura di almeno un quarto, tra l'imposta applicabile in base ai valori dichiarati e quella dovuta in base ai detti accertamenti definitivi. L'oggettiva esistenza di tale differenza comporta l'applicazione della sopratassa, indipendentemente da un doloso o malizioso intento del contribuente di trarre in inganno l'ente impositore.*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 292, Legge 05/03/1963 num. 246 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)