Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23718 del 06/11/2014 (Rv. 633256 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Caratteristiche - Diritto di difesa del debitore - Rispetto - Condizioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la sentenza di rigetto del reclamo proposto avverso la sentenza di fallimento da parte di un fallendo che, pur in stato di custodia cautelare, aveva avuto comunque modo di presentare una lunga memoria difensiva).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)