Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 28/01/2008 (Rv. 601341 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Forme equipollenti - Ammissibilità - Limite - Rispetto del diritto di difesa dell'imprenditore - Concessione di termine per memorie su nuova istanza di fallimento dopo precedente audizione su altre istanze desistite - Compatibilità - Sussistenza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto del diritto di difesa dell'imprenditore può essere assicurato non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art 15 legge fall., ma anche attraverso attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno delle istanze; ne consegue che non è necessaria la ulteriore convocazione se il fallendo, già sentito dal tribunale su precedenti istanze nel frattempo desistite, venga informato dell'esistenza di una nuova istanza di fallimento a suo carico, con concessione di un termine per il deposito di apposito atto di difesa ed egli abbia in concreto formulato per iscritto le proprie richieste e memorie.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)