diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13005 del 31/05/2006 (Rv. 589608 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Forma e contenuto - Mancata indicazione del requisito di cui al n. 4 dell'art. 414 cod. proc. civ. - Richiamo ex art. 434 cod. proc. civ. per l'appello - Nullità dell'atto - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589608-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

La mancata indicazione nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro del requisito di cui al n. 4 dell'art. 414 cod. proc. civ. (esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda), richiamato dall'art. 434 cod. proc. civ. per il ricorso in appello, è causa di nullità insanabile dell'atto, rilevabile d'ufficio, derivando tale sanzione dal principio contenuto nell'art. 156, secondo comma. cod. proc. civ. , con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)