Sez. U, Sentenza n. 8979 del 29/08/1990 (Rv. 469132 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - CREDITO PER RIMBORSO DI IVA - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER L'ACCERTAMENTO DEL DEBITO DELL'AMMINISTRAZIONE - DICHIARAZIONE POSITIVA DI QUEST'ULTIMA - DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - CREDITO PER RIMBORSO DI IVA - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PER L'ACCERTAMENTO DEL DEBITO DELL'AMMINISTRAZIONE - DICHIARAZIONE POSITIVA DI QUEST'ULTIMA - DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONE.*
Qualora sia oggetto di sequestro conservativo un credito per rimborso di IVA, e si instauri, davanti al giudice ordinario, in difetto della dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., procedimento per l'accertamento del relativo debito della amministrazione, la circostanza che quest'ultima provveda in corso di causa a rendere positivamente detta dichiarazione comporta che quel giudice deve declinare la propria giurisdizione, in favore delle commissioni tributarie, soltanto se neghi idoneità alla dichiarazione medesima a costituire riconoscimento del debito (e quindi a determinare cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento del debito del terzo) atteso che, in caso contrario, non insorge necessità di indagare e statuire sul rapporto tributario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 50 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)