diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 15808 del 22/10/2003 (Rv. 567589 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Pignoramento presso terzi - Credito per rimborso di IVA - Pignoramento presso l'ufficio finanziario - Assegnazione a seguito di dichiarazione resa dall'ufficio ex art. 547 c.p.c. - Controversia in ordine alla decorrenza degli interessi - Devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567589-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia con la quale un soggetto, successivamente all'assegnazione di un credito per rimborso di IVA, oggetto di dichiarazione resa dall'ufficio finanziario ex art. 547 cod. proc. civ. nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, intenda richiedere - a seguito del rifiuto opposto al riguardo dall'amministrazione finanziaria - il pagamento degli interessi con una determinata decorrenza (pretesa non compresa nel provvedimento di assegnazione) appartiene, ai sensi dell'art. 1 del dPR 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione delle commissioni tributarie e non a quella del giudice ordinario. Da un lato, infatti, si tratta di controversia in materia tributaria, poiché l'obbligazione di pagamento degli interessi ha natura accessoria rispetto all'obbligazione di rimborso dell'imposta indebitamente versata ed è soggetta ad una speciale disciplina; dall'altro, l'assegnatario del credito è subentrato nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che, non potendo perciò considerarsi estraneo al rapporto tributario, è assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)