Sez. 6, Sentenza n. 30786 del 24/06/2025 Cc. (dep. 15/09/2025) Rv. 288624-02
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Controllo giudiziario volontario - Scadenza del termine massimo - Applicazione del controllo giudiziario d'ufficio ex art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è consentito disporre, dopo la scadenza del termine massimo di durata del controllo giudiziario volontario, la prosecuzione della medesima misura, neppure se applicata d'ufficio ai sensi dell'art. 34-bis, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto il controllo giudiziario di aziende costituisce una misura di prevenzione unitaria che, indipendentemente dalle modalità con cui è stata attivata, è soggetta alla medesima disciplina, anche in ordine al suo regime temporale.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)