Sez. 5, Sentenza n. 1742 del 09/12/1982 Ud. (dep. 28/02/1983) Rv. 157646 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - NOZIONE E DIFFERENZE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - NOZIONE E DIFFERENZE.*
Per certificati amministrativi devono intendersi le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti, ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazioni di Atti pubblici preesistenti. Sono invece Atti pubblici quelli redatti dal pubblico ufficiale nello Esercizio delle sue funzioni e costitutivi di diritti per i privati e di obblighi per la pubblica amministrazione, ovvero diretti a provare il compimento di attività compiute direttamente dal pubblico ufficiale o da terzi in sua presenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)