Sez. 6, Sentenza n. 1906 del 30/10/1989 Ud. (dep. 10/02/1990) Rv. 183299 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - POTERE DI CERTIFICAZIONE - CERTIFICATO - NOZIONE - ELENCO ACCOMPAGNATORIO DEGLI ASSEGNI DA SPEDIRE AI PENSIONATI DELL'INPS - NON È UN CERTIFICATO - SOTTOSCRITTORE - È PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - POTERE DI CERTIFICAZIONE - CERTIFICATO - NOZIONE - ELENCO ACCOMPAGNATORIO DEGLI ASSEGNI DA SPEDIRE AI PENSIONATI DELL'INPS - NON È UN CERTIFICATO - SOTTOSCRITTORE - È PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO.*
In tema di peculato, erroneamente il giudice di merito attribuisce la qualità di pubblico ufficiale ad un dipendente dell'i.N.P.S. sulla base d'un potere di certificazione estrinsecantesi nella sottoscrizione dell'elenco accompagnatorio degli assegni da spedire ai pensionati. Detto elenco, infatti, non può qualificarsi certificato, tale dovendo considerarsi solo l'atto con cui la pubblica amministrazione attesta e manifesta all'esterno determinati fatti o qualità o diritti, sulla base di constatazioni dirette o delle risultanze dei registri da essa conservati. L'elenco in questione ha invece efficacia nei rapporti interni tra l'ufficio ragioneria e l'ufficio preposto alla spedizione della busta, contenente l'assegno, all'avente diritto, e la sua sottoscrizione, con la successiva restituzione all'ufficio ragioneria, ha la funzione di attestare l'avvenuta ricezione degli assegni in parola e la conformità di ciascuno di essi ai dati contenuti nell'elenco stesso. Non ravvisandosi, pertanto, nel sottoscrittore dell'elenco un potere di certificazione (e non potendo affermarsi, d'altro canto, che nella specie le sue mansioni fossero puramente manuali e di fatica) allo stesso va attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. (V mass n 178541; (V mass n 162200; (V mass n 157646).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)