Sez. 3, Sentenza n. 144 del 12/01/1977 (Rv. 383636 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ECCEZIONI OPPONIBILI - CONSEGUENZE - RIVENDICAZIONE - CONDANNA AL RILASCIO DI FONDO RUSTICO - ESECUZIONE - DIRITTO ALLA PROROGA QUALE COLTIVATORE DIRETTO - OPPONIBILITA - RELATIVA COMPETENZA - SPETTANZA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ECCEZIONI OPPONIBILI - CONSEGUENZE - RIVENDICAZIONE - CONDANNA AL RILASCIO DI FONDO RUSTICO - ESECUZIONE - DIRITTO ALLA PROROGA QUALE COLTIVATORE DIRETTO - OPPONIBILITA - RELATIVA COMPETENZA - SPETTANZA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA.*
Il principio per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione forzata di una sentenza definitiva, non sono deducibili eccezioni che contrastino col comando giudiziale in modo espresso o che, comunque, non attengano a fatti posteriori alla formazione di esso, va inteso nel senso che non possono essere proposte questioni superate dal suddetto giudicato in modo esplicito o implicito e non gia che non siano consentite eccezioni tali da poterne infirmare in astratto l'efficacia esecutiva. Ne consegue, che nel caso in cui la condanna al rilascio di un fondo rustico posta in esecuzione abbia accolto una domanda di revindica, risolvendo la controversia sul piano dei diritti reali, senza esaminare in alcun modo la questione dell'esistenza di diritti personali sul fondo medesimo, e consentito al soccombente, in Sede di esecuzione forzata, di opporsi al rilascio, deducendo il diritto alla proroga ex art 3 legge 11 luglio 1952 n 765 nella sua qualita di affittuario coltivatore diretto. La Competenza di decidere tale opposizione spetta alla Sezione specializzata agraria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 11/07/1952 num. 765 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)