Sez. 2 - , Sentenza n. 25222 del 18/04/2019 Ud. (dep. 07/06/2019) Rv. 276121 - 01
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Sospensione della deliberazione – Adozione di una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio – Possibilità – Sussistenza – Fattispecie.
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
In tema di immediatezza della deliberazione, la previsione secondo cui la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento non comporta che il giudice, entrato in camera di consiglio, debba necessariamente uscirne con la sentenza, potendo la sua deliberazione essere sospesa in caso di assoluta impossibilità, ai sensi dell'art. 525, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale il giudice, per un malore insorto dopo essersi ritirato in camera di consiglio, aveva sospeso la deliberazione della sentenza e rinviato a una nuova udienza, aggiungendo che non era affetta da nullità la successiva rinnovazione della discussione, disposta, senza opposizione delle parti, per assicurare l'immediatezza della decisione). (Conf.: Sez. 1, sent. n. 2548 del 1993, Rv. 194074).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)