Sez. 3, Sentenza n. 7886 del 10/01/2012 Ud. (dep. 29/02/2012) Rv. 252749 - 01
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Assoluta impossibilità - Sospensione - Assunzione di nuove prove - Possibilità - Prosecuzione del dibattimento - Ordinanza - Legittimità.
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
La sospensione della deliberazione della sentenza per assoluta impossibilità, prevista dall'art. 525, comma terzo, cod. proc. pen., non esclude l'ipotesi che il giudice dopo la chiusura del dibattimento adotti un provvedimento non definitorio, disponendo con ordinanza l'assunzione di nuove prove per l'insufficienza di quelle esistenti in atti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice che, sospesa la deliberazione, aveva disposto perizia all'esito della camera di consiglio per valutare il materiale sequestrato in relazione al reato di detenzione di merce pedopornografica)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 3, Cod. Pen. art. 600 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)