diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2004 del 28/07/1967 (Rv. 329040 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329040-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L'errore di fatto e deducibile quale motivo di revocazione, a norma dell'art. 395, n.4, cod.proc.civ., se ed in quanto sia dovuto ad una falsa percezione di una circostanza decisiva, in contrasto con le risultanze processuali e non gia ad erroneo apprezzamento, ossia ad un errore di giudizio, delle risultanze di causa e sempre che il fatto stesso non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)