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Sez. 2, Sentenza n. 932 del 22/03/1969 (Rv. 339330 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRONEA SUPPOSIZIONE DI UN FATTO ESCLUSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339330-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ERRONEA SUPPOSIZIONE DI UN FATTO ESCLUSO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La erronea supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso puo essere motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n.4, cod. proc. civ., in quanto non solo il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziarsi, ma tutta l'impostazione difensiva di colui che agisce in revocazione abbia avuto, nel precedente giudizio, come presupposto la inesistenza di quel fatto. (V. N. 2119-68, mass. 334281 n.2004-67, mass. 329040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)