Sez. 1, Sentenza n. 9675 del 24/07/2000 (Rv. 538711 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Per nullità - Giudizio possessorio - Nullità per avere il giudice di primo grado deciso direttamente il merito dopo essersi riservato limitatamente alla richiesta di provvedimenti provvisori, senza avere previamente fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta - Ricomprensione di tale ipotesi di nullità tra quelle, previste tassativamente dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., comportanti l'obbligo per il giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice - Esclusione - Conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione - Obbligo del giudice di appello di trattenere tutta la causa e giudicare nel merito anche sulla domanda riconvenzionale - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Non rientra tra le ipotesi tassative di nullità, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nelle quali il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice il caso in cui, in un giudizio possessorio, il primo giudice, decidendo direttamente il merito dopo essersi riservato, limitatamente alla richiesta di provvedimenti provvisori, aveva finito per negare alle parti l'ulteriore fase di trattazione ed istruzione del merito stesso, senza previamente fissare, al fine di unificare le due fasi in cui si articola il giudizio possessorio e definire immediatamente la lite, l'udienza di precisazione delle conclusioni, anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta. Pertanto, in detta ipotesi, il giudice di appello deve, in applicazione del principio della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, trattenere la causa e giudicare nel merito anche in ordine alla domanda riconvenzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)