Sez. 3, Sentenza n. 13018 del 09/12/1992 (Rv. 479952 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere | Compimento di atti dopo l'interruzione del processo ex art. 301 cod. proc. civ. - Nullità del processo di primo grado - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado - In genere
La nullità degli atti successivi all'interruzione del processo verificatasi "ipso iure" nelle ipotesi di cui all'art. 301 cod. proc. civ., non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 254, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)