Sez. T, Ordinanza n. 7360 del 26/03/2026 (Rv. 678298-03)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Imposta sostitutiva - Rideterminazione del valore delle partecipazioni - Successiva nuova rivalutazione - Valore inferiore a quello precedente - Rate già scadute della precedente rivalutazione - Obbligo di pagamento - Permanenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, la successiva scelta del contribuente di procedere a una nuova rivalutazione non lo esonera dal pagamento delle rate, successive alla prima, già scadute e non versate in relazione alla precedente rivalutazione, anche quando il valore determinato con la nuova perizia risulti inferiore a quello già rideterminato, poiché lo scomputo dell'imposta già versata opera rispetto alla nuova imposta dovuta, ma non elide l'obbligo di corrispondere le rate della precedente procedura ormai scadute.
Legge 22/12/2001 num. 448 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 03/06/2008 num. 97, Legge 02/08/2008 num. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)