Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37583 del 22/12/2022 (Rv. 666442 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Capital gains - Disciplina sopravvenuta - Rideterminazione del valore della partecipazione - Imposta già pagata con la precedente rivalutazione - Facoltà di scomputo - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il contribuente opti, ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 70 del 2011, conv. dalla l. n. 106 del 2011, per la rideterminazione del valore del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), avvalendosi della facoltà di scomputare, in sede di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della nuova normativa, quella già pagata in occasione della precedente rivalutazione operata ex art. 1, comma 91, della l. n. 244 del 2007, si è in presenza di una vera e propria riapertura dei termini per le rivalutazioni, sicché le nuove rate si sostituiscono a quelle originarie, gli effetti della nuova rivalutazione non retroagiscono alla precedente, né ricorrono i presupposti per pretendere le sanzioni e gli interessi sulle rate dovute in virtù della pregressa rivalutazione e non pagate.
Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)