Sez. L, Sentenza n. 5495 del 09/11/1985 (Rv. 442704 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE - CONSEGUIMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA - PROSEGUIMENTO VOLONTARIO NELLA CONTRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLA ISCRIZIONE NELLA ASSICURAZIONE PER GLI ARTIGIANI - MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA RELATIVA PENSIONE - CUMULO DELLE PENSIONI - ESCLUSIONE - SUPPLEMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE - CONSEGUIMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA - PROSEGUIMENTO VOLONTARIO NELLA CONTRIBUZIONE IN RELAZIONE ALLA ISCRIZIONE NELLA ASSICURAZIONE PER GLI ARTIGIANI - MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA RELATIVA PENSIONE - CUMULO DELLE PENSIONI - ESCLUSIONE - SUPPLEMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA.*
Poiché il regime dell'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti - ha, senza porsi in contrasto con il principio di parità ex art. 3 cost., struttura unitaria, non è possibile la liquidazione di due diverse pensioni, configurandosi per il cumulo di tutte le diverse contribuzioni (anche se accreditate in più gestioni della Assicurazione suddetta) - cumulo previsto dall'art. 9 della legge 4 luglio 1959 n. 463 - un rapporto assicurativo-previdenziale unico. Consegue che l'assicurato, nel caso in cui, conseguita la pensione di vecchiaia, abbia proseguito volontariamente nella contribuzione in relazione alla iscrizione nella Assicurazione per gli artigiani e così maturato il diritto alla relativa pensione, non ha diritto, a norma degli artt. 9 della legge n. 463 del 1959, e 2 e 5 della legge n. 1338 del 1962, ad una nuova ed autonoma pensione a carico della detta gestione, bensì ad un supplemento della pensione di vecchiaia già conseguita.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9, Legge 12/08/1962 num. 1339 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)