Sez. L, Sentenza n. 10699 del 13/10/1995 (Rv. 494229 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Maturazione dei requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti - Accreditamento dei contributi nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Utilizzabilità - Limiti - Conseguimento di pensioni autonome a carico di dette gestioni - Divieto - Diritto alla pensione supplementare - Sussistenza - Disciplina ex D.L. n. 463 del 1983 in tema di integrazione al minimo - Applicabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
Il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo-previdenziale unico per la previsione, ad opera dell'art. 9, primo comma, della legge 4 luglio 1959 n. 463, dell'obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni dell'assicurazione suddetta. Pertanto, l'assicurato che abbia già maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti ha diritto a tale pensione, mentre i contributi accreditati (prima e dopo) nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione sulla già conseguita pensione e non per conseguire pensioni autonome a carico di dette gestioni, anche se l'assicurato ne possa far valere i requisiti; con l'ulteriore conseguenza dell'impossibilità di verificazione del presupposto (costituito dalla coesistenza di due diverse ed autonome pensioni) rilevante ai fini dell'applicabilità della disciplina in tema d'integrazione al minimo dettata dal D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, in ipotesi di titolarità di più pensioni.
Riferimenti normativi: Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 25, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)