Sez. 2, Sentenza n. 1845 del 27/07/1961 (Rv. 882772 - 01)
SUCCESSIONE - DONAZIONE - DISPENSA - DISPENSA DELLA COLLAZIONE - NATURA - FORME - IRRINUNCIABILITÀ UNILATERALE DEL DONATARIO. SUCCESSIONE - DONAZIONE CON DISPENSA DALLA COLLAZIONE - IMPUTAZIONE EX SE - DIFFERENZA - COMPATIBILITÀ
SUCCESSIONE - DONAZIONE - DISPENSA - DISPENSA DELLA COLLAZIONE - NATURA - FORME - IRRINUNCIABILITÀ UNILATERALE DEL DONATARIO. SUCCESSIONE - DONAZIONE CON DISPENSA DALLA COLLAZIONE - IMPUTAZIONE EX SE - DIFFERENZA - COMPATIBILITÀ
In tema di successione, la dispensa dalla collazione non costituisce, dal punto di vista sostanziale, un negozio distinto dalla donazione, ma deve piuttosto configurarsi come una modalità della stessa, o, al massimo, come un elemento accessorio e accidentale; essendosi, pertanto in presenza di un atto sostanzialmente unico; è evidente che la dispensa va disposta nelle stesse forme normali dell'atto di liberalità; quindi, se è fatta con disposizione di ultima volontà, seguirà le forme del testamento, se fatta tra vivi, seguirà le forme della donazione, a nulla rilevando che la dispensa stessa possa avvenire successivamente alla donazione. Ne consegue che, come la donazione pura e semplice può essere fatta venire meno solo attraverso il mutuo dissenso, così la donazione con dispensa può essere, e a fortiori data la maggiore forza dell'attribuzione patrimoniale, revocata solo per mutuo dissenso, oltre beninteso, in casi di revoca previsti dalla legge. Se la dispensa avviene per testamento si seguiranno le norme sulla rinunciabilità delle Disposizioni testamentarie. La dispensa deve, quindi, ritenersi irrinunciabile unilateralmente da parte del donatario. Con la dispensa dalla collazione, il donante tende a potenziare la sua facoltà di disposizione, tende cioè a far si che il donatario conservi la attribuzione patrimoniale avuta, fino all'invalicabile limite dato dalla intangibilità della quota di riserva dei legittimari; presente la dispensa, la collazione, fino a quel limite, non opererà e non produrrà il suo effetto di caducare l'attribuzione patrimoniale da parte del donante. L'imputazione ex se, è un Onere del legittimario, che voglia esperire l'Azione di riduzione, Onere in forza del quale esso legittimato, ove abbia ricevuto donazioni, deve imputare le medesime nella propria quota legittima, a meno che il testatore non lo abbia espressamente dispensato dall'imputazione stessa (art. 564 C.C.). tale netta differenziazione tra i due istituti della dispensa dalla collazione e dell'imputazione ex se, come importa che dalla sola sussistenza della prima non può evincersi la sussistenza della dispensa dall'imputazione, la quale ultima deve essere provata esistente autonomamente, ed espressamente voluta dal testatore, così importa la piena compatibilità fra i due istituti; nel senso che la dispensa dalla collazione di per sè sola non conduce alla non imputazione ex se, ma il legittimario donatario con dispensa dalla collazione che intende agire in riduzione deve sempre imputare il valore della donazione ricevuta, anche se non è tenuto materialmente in Sede di divisione a conferire il bene medesimo per effetto della dispensa; egli dovrà imputare solo ai fini della Determinazione dalla quota il bene donato, trattenendolo poi ed ottenendo il residuo ove quel bene non basti da solo ad integrare la quota di riserva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)