Sez. 2, Sentenza n. 2752 del 07/05/1984 (Rv. 434793 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - SOGGETTI - IN GENERE - DISPENSA DALLA COLLAZIONE CONTENUTA IN UNA DONAZIONE - NATURA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI - CONSEGUENZE - ELIMINAZIONE "EX POST" PER VOLONTÀ DEI CONTRAENTI - ESCLUSIONE - RICOMPRENSIONE NEL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - SOGGETTI - IN GENERE - DISPENSA DALLA COLLAZIONE CONTENUTA IN UNA DONAZIONE - NATURA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI - CONSEGUENZE - ELIMINAZIONE "EX POST" PER VOLONTÀ DEI CONTRAENTI - ESCLUSIONE - RICOMPRENSIONE NEL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI - ESCLUSIONE.*
La dispensa dalla collazione, contenuta in una donazione, ha natura di clausola contrattuale, e come tale non può essere eliminata ex post per volontà dell'uno o dell'altro contraente; essa, tuttavia, non urta contro il divieto di patti successori, trattandosi di mera modalità dell'attribuzione destinata ad avere efficacia (in funzione del rafforzamento di questa) dopo la morte del donante, e non di atto con cui costui dispone da vivo della propria successione. (V 711/66, mass n 321428; (V 1845/61, mass n 882772).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)