Sez. 1, Sentenza n. 12840 del 15/12/1995 (Rv. 495087 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Criteri di tassazione ex legge n. 482 del 1985 - I.R.P.E.F. sull'indennità di buonuscita - Rimborso - Attribuzione e decorrenza degli interessi sulla somma rimborsata - Disciplina applicabile.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
Con riguardo alle somme che l'amministrazione finanziaria deve rimborsare per effetto di riliquidazione dell'I.R.P.E.F. dovuta sull'indennità di buonuscita secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge 26 settembre 1985 n. 482 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986), gli interessi sono regolati dalla norma dell'art. 7 di detta legge (sei per cento per ciascun semestre solare dal primo gennaio 1986 fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo è emesso) - applicabile anche nel caso in cui la liquidazione debba essere effettuata dall'amministrazione a seguito di accertamento giudiziale del diritto al rimborso -, atteso che tale norma, di natura speciale, prevale tanto sulle comuni regole in tema di ripetizione di indebito, quanto sui criteri posti in generale per il rimborso di imposte dirette dall'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)