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Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 09/11/1994 (Rv. 488472 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Criteri di tassazione ex legge n. 482 del 1985 - Sopravvenienza. I.R.P.E.F. sull'indennità di buonuscita - Rimborso - Attribuzione e decorrenza degli interessi sulla somma rimborsata - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488472-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Con riguardo al credito del dipendente statale, collocato a riposo, per rimborso di parte di quanto versato dall'E.N.P.A.S. a titolo di I.R.P.E.F. sull'indennità di buonuscita alla stregua dei sopravvenuti e più favorevoli criteri di tassazione di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482 (nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 1986), l'attribuzione e la decorrenza degli interessi sono soggette alle specifiche previsioni dell'art. 7 della predetta legge (sei per cento semestrale a partire dal primo gennaio 1986), le quali prevalgono sia sulle regole generali in tema di "condictio indebiti", sia su quelle poste dall'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in ordine ai rimborsi "ab origine" non dovuti ed inoltre, pure se lessicalmente riferite alle sole riliquidazioni delle indennità che siano effettuate in sede amministrativa, devono ritenersi operanti anche in caso di accertamento giudiziale del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)