Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 27/02/1996 Cc. (dep. 05/06/1996) Rv. 205281 - 01
Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione - In genere | Diffamazione connessa con il mezzo televisivo - Disposizioni speciali di cui alla legge n. 223/90 - Ambito di operatività - Indicazione - Applicabilità al soggetto che compie concretamente la diffamazione - Esclusione.
Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione - In genere
Le norme speciali di cui all'art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive - secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 ed il foro di competenza è determinato dal luogo di residenza della persona offesa - valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto del primo e quarto comma della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a quest'ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente l'art. 595 cod. pen. e le regole generali sulla competenza per territorio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)