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Sez. 3, Sentenza n. 12944 del 19/12/1995 (Rv. 495134 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - DOMANDA | Termine minimo di comparizione ex art. 313 secondo comma cod. proc. civ. - Natura - Computo.
Stato
decisa il 1995-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495134-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - DOMANDA

Il termine minimo di comparazione davanti al pretore o al giudice conciliatore previsto dall'art. 313, secondo comma, cod. proc. civ. è libero e va computato escludendo il "dies a quo" (giorno della notificazione della citazione) e il "dies ad quem" (giorno della comparizione) ed è rispettato anche se l'ultimo giorno è festivo, non trovando applicazione nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 155 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 313 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)