Sez. 3, Sentenza n. 5864 del 06/11/1982 (Rv. 423614 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - NATURA E FINALITÀ - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 155 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - NATURA E FINALITÀ - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA PREVISTA DALL'ART. 155 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Il termine minimo per la comparizione davanti al pretore, previsto dall'art. 313, secondo comma, cod. proc. civ., è libero (come in genere tutti i termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis dello stesso codice) e va computato escludendo sia il dies a quo (giorno della notificazione della citazione) che il dies ad quem (giorno della comparizione), per l'esigenza di assicurare al convenuto un congruo spatium deliberandi al fine dell'apprestamento delle sue difese. Tale esigenza è pienamente rispettata nel caso in cui l'udienza di comparizione cada al di là del periodo così computato, ancorché l'ultimo giorno di questo sia festivo, restando esclusa la possibilità di applicazione della proroga prevista dall'art. 155 cod. proc. civ., sia perché l'apprestamento della difesa non implica compimento di Atti presso uffici pubblici o con il concorso dei medesimi, sicché non viene ad esistenza quella situazione che è a fondamento di detta proroga, sia perché l'ultimo giorno del periodo libero esula da quello di scadenza del termine, cui la proroga stessa è correlata. (V 194/69, mass n 338121; (Conf 6242/81, mass n 417044).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)