Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 12443 del 18/07/2012 (Rv. 623384 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello principale inammissibile - Appello incidentale tempestivamente e ritualmente proposto - Conseguenze - Dovere del giudice di esaminare nel merito l'impugnazione incidentale - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il rilievo da parte del giudice dell'inammissibilità dell'appello principale non incide sul dovere che il medesimo ha di esaminare nel merito l'impugnazione incidentale, ove questa sia stata ritualmente e tempestivamente proposta. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha disposto di acquisire il fascicolo dei gradi di merito al fine di verificare le modalità di notifica e deposito dell'appello incidentale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)