Sez. 5, Sentenza n. 12154 del 02/07/2004 (Rv. 574063 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Deposito del ricorso notificato nella segreteria della Commissione tributaria - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello principale - Affermazione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa a secondo appello principale e appello incidentale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ove l'appellante non abbia depositato, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta (se la notifica è avvenuta a mezzo posta), il ricorso è inammissibile e, ai sensi del comb. disp. degli artt. 53, secondo comma, e 22, primo e secondo comma, D. Lgs. n. 546 del 1992, tale prevista sanzione - che si ripercuote anche sul secondo appello principale proposto dalla stessa parte, in un secondo tempo, per ovviare alle conseguenze sanzionatorie comminate per il primo atto - deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Peraltro, il rilievo - da parte del giudice - della tardività del deposito degli atti relativi all'appello principale non incide sul dovere che lo stesso giudice ha di esaminare nel merito il ricorso incidentale ove questo sia stato ritualmente e tempestivamente proposto (Fattispecie relativa ad appello principale non seguito da tempestiva costituzione dell'appellante, ma seguito da appello incidentale tempestivo e da un secondo appello principale e da un secondo appello incidentale, in cui la Corte ha anche escluso che il secondo appello principale potesse essere inteso come appello incidentale, rispetto al primo appello incidentale <elevato> ad appello principale, in ragione della inammissibilità di quello, per sua tardività).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)