Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159047 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - RIFIUTO DELLA ESTRADIZIONE PER ALCUNI REATI - EFFETTI - REATI COMMESSI DALL'ESTRADATO ANTERIORMENTE ALLA ESTRADIZIONE STESSA - AZIONE PENALE - PROCEDIBILITÀ - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - RIFIUTO DELLA ESTRADIZIONE PER ALCUNI REATI - EFFETTI - REATI COMMESSI DALL'ESTRADATO ANTERIORMENTE ALLA ESTRADIZIONE STESSA - AZIONE PENALE - PROCEDIBILITÀ - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Il rifiuto della estradizione per alcuni reati non preclude la possibilità di sottoporre l'estradato al simultaneo processo per i reati commessi anteriormente alla estradizione stessa, purché per queste ultime la presenza dell'imputato nel territorio dello stato non costituisca condizione di punibilità o di procedibilità e con il limite di non considerare lo stato di detenzione come riferibile al reato per il quale la estradizione non è stata concessa. (V mass n 153509).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)