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Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159047 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - RIFIUTO DELLA ESTRADIZIONE PER ALCUNI REATI - EFFETTI - REATI COMMESSI DALL'ESTRADATO ANTERIORMENTE ALLA ESTRADIZIONE STESSA - AZIONE PENALE - PROCEDIBILITÀ - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159047-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - RIFIUTO DELLA ESTRADIZIONE PER ALCUNI REATI - EFFETTI - REATI COMMESSI DALL'ESTRADATO ANTERIORMENTE ALLA ESTRADIZIONE STESSA - AZIONE PENALE - PROCEDIBILITÀ - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il rifiuto della estradizione per alcuni reati non preclude la possibilità di sottoporre l'estradato al simultaneo processo per i reati commessi anteriormente alla estradizione stessa, purché per queste ultime la presenza dell'imputato nel territorio dello stato non costituisca condizione di punibilità o di procedibilità e con il limite di non considerare lo stato di detenzione come riferibile al reato per il quale la estradizione non è stata concessa. (V mass n 153509).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)