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Sez. 1, Sentenza n. 1557 del 29/10/1981 Cc. (dep. 12/11/1981) Rv. 153509 - 01

RAPPORTO GIURISDIZIONALE CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - DINIEGO DI ESTRADIZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1981-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153509-01

RAPPORTO GIURISDIZIONALE CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - DINIEGO DI ESTRADIZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*

Il principio di specialità, in relazione al diniego di estradizione, è impeditivo del procedimento soltanto per quei reati, commessi prima della estradizione e non compresi nel provvedimento che la concerne, per i quali la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello stato sia considerata dalla nostra legge penale una condizione di punibilità. (V. Mass. N. 139100 anno 1978, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)