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Sez. L, Sentenza n. 6275 del 22/11/1988 (Rv. 460620 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE - DIRITTI DI PROCURATORE NELLE CAUSE TRATTATE COL RITO DEL LAVORO - SPETTANZA PER LE UDIENZE DI MERO RINVIO E PER LA ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460620-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE - DIRITTI DI PROCURATORE NELLE CAUSE TRATTATE COL RITO DEL LAVORO - SPETTANZA PER LE UDIENZE DI MERO RINVIO E PER LA ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Nelle cause trattate col rito del lavoro non sono dovuti diritti di procuratore né per le udienze in cui sono disposti meri rinvii (vietati dall'ultimo comma dell'art. 420 cod. proc. civ.) né per la "assegnazione della causa a sentenza", giacché nel rito predetto, come sancito dall'art. 429 cod. proc. civ., la sentenza, con la lettura del dispositivo, è pronunciata in udienza dopo la discussione orale e sentite le conclusioni delle parti. (V 1672/86, mass n 445018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)