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Sez. 6, Sentenza n. 10906 del 22/04/1977 Ud. (dep. 22/09/1977) Rv. 136740 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITA - IN GENERE - INVESTIMENTO DEL PEDONE - VALUTAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO IMPRUDENTE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136740-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - VELOCITA - IN GENERE - INVESTIMENTO DEL PEDONE - VALUTAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO IMPRUDENTE - CRITERI.*

L'Obbligo del pedone di tenere un comportamento vigilante non esclude il dovere del conducente del veicolo di osservare una condotta disciplinata e prudente, sicche in caso di investimento il conducente che abbia violato tali Disposizioni non ha titolo per invocare come scriminante il comportamento distratto od ambiguo del pedone, in cui favore il codice della strada (artt 102, 134) offre una protezione del tutto particolare e rigorosa della sua incolumita. Secondo tali norme, alla vista di un pedone sul suo percorso, il conducente di un veicolo deve contenere la velocita in modo da garantirsi la piena padronanza del veicolo, rallentandola fino al punto di fermarsi se il pedone per qualsiasi ragione dovesse indugiare nello scansarsi. Il comportamento imprudente del pedone, invece, puo essere valutato ai fini risarcitori quale concausa dell'evento.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)