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Sez. 2, Sentenza n. 1951 del 26/04/1978 (Rv. 391318 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - STRADA COMUNE - INTERRAMENTO DI UN SERBATOIO PER NAFTA - DIRITTO DI CIASCUN CONDOMINO DI USARE DELLA COSA COMUNE - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391318-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - STRADA COMUNE - INTERRAMENTO DI UN SERBATOIO PER NAFTA - DIRITTO DI CIASCUN CONDOMINO DI USARE DELLA COSA COMUNE - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'interramento di un serbatoio per nafta in una strada comune non e astrattamente idoneo a violare il diritto di ciascun condomino di usare della cosa comune, ove il giudice del merito non abbia accertato che tale uso non consenta il passaggio sulla strada o che impedisca agli altri condomini di utilizzare analogamente il sottosuolo, secondo il loro diritto; il che non comporta che gli altri partecipanti debbano utilizzare quello stesso spazio occupato dal serbatoio, dal momento che lo spazio del sottosuolo non e oggetto del diritto, ma il luogo ove il diritto viene esercitato. (V 3280/75, mass n 377396).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)