Sez. 2, Sentenza n. 3280 del 13/10/1975 (Rv. 377396 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO PIU INTENSO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE - DIVIETO DI USO ESCLUSIVO - SERBATOIO DI ACQUA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - USO PIU INTENSO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE - DIVIETO DI USO ESCLUSIVO - SERBATOIO DI ACQUA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONDIZIONI.*
Nel regime giuridico del condominio degli edifici, l'uso piu intenso della cosa comune da parte del singolo condomino e legittimo quando non alteri la destinazione della cosa e non pregiudichi il pari diritto degli altri condomini. Deve, pertanto, essere cassata con rinvio la sentenza di merito che abbia ravvisato una violazione del divieto di uso esclusivo della cosa comune nella costruzione di un serbatoio per acqua da parte di un condomino in un cortile comune, senza che il giudice abbia accertato se tale costruzione impedisse analoghe costruzioni da parte degli altri condomini o alterasse in concreto la destinazione del cortile. (V 2978/74, mass n 371424; 574/71, mass n 350284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)