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Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 18/03/1983 (Rv. 426777 - 01)

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - CESSIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI UNA PORZIONE DEL BENE - DA PARTE DEL LOCATARIO - COMODATO - SUBLOCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1983-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426777-01

LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - CESSIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI UNA PORZIONE DEL BENE - DA PARTE DEL LOCATARIO - COMODATO - SUBLOCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Con riguardo al contratto con il quale il locatario di immobile ceda ad altri il godimento di una porzione del bene, ancorché senza prefissione di scadenza, deve negarsi la ricorrenza di un comodato, e ravvisarsi un rapporto di sublocazione (parziale), qualora risulti che il cessionario non si limiti a concorrere nelle eventuali spese riferibili all'uso del bene (riscaldamento, pulizia, ecc..), ma versi un corrispettivo, che si traduca per il cedente in un risparmio sui propri esborsi di locatario, mediante proporzionale recupero del canone dovuto al locatore, sicché resti esclusa la sussistenza di una causa gratuita, sia pure con l'imposizione di oneri modali, ed emerga la previsione di reciproche prestazioni legate da vincolo di corrispettività. (V 3834/80, mass nn 407678 e 407679; (V 3275/76, mass n 382071; (V 2684/71, mass n 353845).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 1803

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)