Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 18/02/2009 (Rv. 606859 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Estinzione di debito pecuniario scaduto ed esigibile, mediante trasferimento di "res pro pecunia" - "Datio in solutum" - Configurabilità - Conseguenze - Assoggettamento ad azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. - Sussistenza - Trasferimento realizzato attraverso un valido contratto di compravendita - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una "res pro pecunia", va riconosciuta la ricorrenza di una "datio in solutum", con il conseguente assoggettamento ad azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, numero 2), legge fall., indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita, che evidenzi l'indicato intento dei contraenti, per la mancata corresponsione del prezzo di vendita.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)