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Sez. 1, Sentenza n. 2441 del 03/02/2006 (Rv. 588043 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento con mezzi anormali - Nozione - Accertamento - Criteri - Fattispecie in tema di vendita immobiliare con saldo del prezzo parte in denaro e parte con estinzione di una preesistente obbligazione del venditore verso il compratore.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588043-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, per la configurazione di un atto estintivo di debiti non effettuato con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., è necessario che l'estinzione di una precedente passività costituisca uno scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dell'atto, ossia che il fine economico individuale di esso sia quello di costituire uno strumento per conseguire in modo indiretto il soddisfacimento del credito, e sono le circostanze concrete che consentono di accertare se l'atto abbia mantenuto la sua funzione tipica, ovvero sia stato posto in essere per uno scopo ulteriore e diverso, all'esito di una valutazione nella quale assume rilievo pregnante l'accertamento dell'interesse del creditore alla stipula dell'atto per ragioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle (l'intento, cioè, di ottenere comunque il soddisfacimento della propria pretesa, accettandone appunto per questo l'estinzione con mezzi diversi dal denaro o a questo equivalenti) che, invece, fondano la presunzione di "scientia decoctionis" stabilita dalla norma. Siffatta valutazione - implicante un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile nel giudizio di cassazione soltanto per vizio della motivazione - deve essere improntata ad un criterio rigoroso, trattandosi di vincere una presunzione fondata sull'"id quod plerumque accidit", onde eventuali dubbi sul punto vanno sciolti in danno del creditore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato - ritenendone la motivazione in fatto immune da vizi logici - la sentenza di merito che aveva escluso costituisse mezzo anomalo di pagamento la vendita di un immobile con saldo del prezzo prevalentemente in denaro e per il resto con estinzione di un preesistente debito del venditore nei confronti del compratore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)