Sez. U, Sentenza n. 4091 del 08/07/1985 (Rv. 441612 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA - SPETTANZA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA CONGIUNTA DI ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA - SPETTANZA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA CONGIUNTA DI ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
L'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, in quanto rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo, direttamente previste e regolate dalle norme che disciplinano il procedimento espropriativo, spetta alla cognizione del giudice ordinario, mentre resta in proposito irrilevante che l'opponente abbia formulato anche richiesta di annullamento delle determinazioni adottate in Sede amministrativa, tenendo conto che il predetto giudice è chiamato a liquidare autonomamente l'indennità medesima, e che, peraltro, nelle controversie attinenti a diritti soggettivi, la carenza del potere di annullare o riformare l'atto amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non incide sulla spettanza della giurisdizione, ma riguarda i limiti interni delle relative attribuzioni, e si traduce nell'Obbligo di astenersi dall'emettere la richiesta pronuncia.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)