Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007 (Rv. 594291 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Riferimento al contenuto sostanziale della pretesa azionata - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria, sicché ove l'intervento del giudice (per di più, della Corte d'appello, competente per materia) sia palesemente invocato per l'accertamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione per pubblica utilità di un bene, attesa l'inadeguatezza della stima compiuta in via amministrativa, si configura la giurisdizione del giudice ordinario - confermata, nel contesto delle modifiche ai criteri di riparto delle giurisdizioni, dall'art. 34, comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 -, non rilevando che strumentalmente a tale tutela sia richiesta la dichiarazione di inesistenza o improduttività degli effetti della determinazione amministrativa, con annullamento o revoca degli atti che l'hanno espressa, dato che il predetto giudice è chiamato a liquidare autonomamente l'indennità medesima, una volta che, per effetto dell'opposizione alla stima, viene meno la determinazione amministrativa, non essendone richiesta la rimozione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)