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Sez. L, Sentenza n. 712 del 01/02/1979 (Rv. 396881 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITA - GUARIGIONE SOPRAVVENUTA A NOTEVOLE TEMPO DA TALE DOMANDA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396881-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - NECESSITA - GUARIGIONE SOPRAVVENUTA A NOTEVOLE TEMPO DA TALE DOMANDA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Per il riconoscimento della pensione di invalidita il giudice deve accertare la sussistenza di un'invalidita pensionabile permanente al momento della presentazione della domanda in Sede amministrativa senza che possa rilevare in contrario la guarigione dell'infermita, avvenuta a notevole tempo da tale domanda, giacche la permanenza non va intesa come assoluta insanabilita della malattia, ma come obiettiva incertezza della sua durata. Peraltro, nel caso di successiva guarigione, avvenuta nel corso del giudizio, va riconosciuto il diritto alla pensione soltanto per il periodo di tempo limitato, compreso tra la presentazione della detta domanda e il momento della guarigione. (V 3664/77, mass n 387301).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)