Sez. L, Sentenza n. 5058 del 30/05/1990 (Rv. 467479 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA GUARIGIONE DELLA MALATTIA SUSSISTENTE ALL'EPOCA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - LIMITI TEMPORALI - INDIVIDUAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA GUARIGIONE DELLA MALATTIA SUSSISTENTE ALL'EPOCA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - LIMITI TEMPORALI - INDIVIDUAZIONE.*
L'accertamento, nel corso del giudizio in tema di pensione d'Invalidità, dell'avvenuta guarigione della malattia invalidante sussistente alla data di presentazione della domanda amministrativa, non esclude il diritto dell'assicurato al riconoscimento della pensione con decorrenza riferita a detta data, in quanto la permanenza (accertabile anche con un giudizio ex post) della infermità non ne implica necessariamente l'inguaribilità, ma comporta solo che il diritto a pensione debba essere riconosciuto - indipendentemente da una corrispondente richiesta dell'INPS - fino all'evento della detta guarigione, di cui va accertata con precisione, mediante le opportune indagini tecniche, anche la data di effettiva verificazione, essendo questa indispensabile ai fini della limitazione temporale della prestazione previdenziale. (V 2967/84, mass n 435015; (V 712/79, mass n 396881; (V 3865/78, mass n 393436; (V 1880/71, mass n 352438).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)