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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018 (Rv. 650819 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposte dirette - Trattamento fiscale dei costi deducibili ai fini della determinazione dell'imponibile - Esercizio dell'opzione concessa dalla legge - Emendabilità della dichiarazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di determinazione dell'acconto IRAP per l'anno 2007.
Stato
decisa il 2018-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650819-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale, lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non emendabile, nell'anno di imposta 2011, mediante dichiarazione integrativa, la dichiarazione relativa all'anno 2008, mediante la quale il contribuente aveva esercitato l'opzione relativa al trattamento fiscale dei costi deducibili ai fini della determinazione dell'acconto IRAP per l'anno precedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/07/2007 num. 81 art. 15 bis com. 9, Decreto Legge 02/07/2007 num. 81 art. 15 bis com. 10, Legge 03/08/2007 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)