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Sez. L, Sentenza n. 495 del 22/01/1988 (Rv. 457020 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PENSIONABILE PRECEDENTEMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - PRINCIPIO DELLA NULLITÀ DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER L'INESISTENZA DEL RISCHIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RIDUZIONE "ULTERIORE" DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457020-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PENSIONABILE PRECEDENTEMENTE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - PRINCIPIO DELLA NULLITÀ DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER L'INESISTENZA DEL RISCHIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RIDUZIONE "ULTERIORE" DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - RILEVANZA.*

A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità (sentenza Corte costituzionale 2 giugno 1983 n. 163) dell'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939 - nel testo modificato dall'art. 24 della legge n. 160 del 1975 - nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno, ancorché ridotta al di sotto della soglia pensionabile precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo, abbia subito un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, il principio dettato dall'art. 1895 cod. civ. circa la nullità del rapporto assicurativo per l'inesistenza del rischio, sebbene operante anche in materia di assicurazioni sociali in virtù del disposto dell'art. 1886 cod. civ., va tuttavia coordinato con la portata assunta dalla suddetta disposizione speciale per effetto della parziale declaratoria della sua illegittimità, con la conseguenza che lo stesso principio non può essere di ostacolo a che si accerti l'eventuale sussistenza della menzionata riduzione "ulteriore" della capacità di guadagno. (Conf 479/86, mass n 444077; (Conf 7182/83, mass n 431789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)