Sez. L, Sentenza n. 7182 del 29/11/1983 (Rv. 431789 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PREESISTENZA - DELLA RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PENSIONABILE - ULTERIORE RIDUZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RILEVANZA EX SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPIO EX ART. 1895 COD. CIV. - COMPATIBILITÀ - CONSEGUENZA - ACCERTAMENTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - NORMALE DECLINO CONNESSO ALL'AVANZARE DELL'ETÀ - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PREESISTENZA - DELLA RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PENSIONABILE - ULTERIORE RIDUZIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RILEVANZA EX SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPIO EX ART. 1895 COD. CIV. - COMPATIBILITÀ - CONSEGUENZA - ACCERTAMENTO DELL'ULTERIORE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - NORMALE DECLINO CONNESSO ALL'AVANZARE DELL'ETÀ - IRRILEVANZA.*
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza Corte costituzionale 2 giugno 1983 n. 163) dell'art. 10 del d.l. n. 636 del 1939 - nel testo modificato dall'art. 24 della legge n. 160 del 1975 - nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno, ancorché ridotta al di sotto della soglia pensionabile precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo, abbia subito un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, il principio dettato dall'art. 1895 cod. civ. circa la nullità del rapporto assicurativo per l'inesistenza del rischio, sebbene operante anche in materia di assicurazioni sociali in virtù del disposto dell'art. 1886, va tuttavia coordinato con la portata assunta dalla suddetta disposizione speciale per effetto della parziale declaratoria della sua illegittimità, con la conseguenza che lo stesso principio non può essere di ostacolo a che si accerti l'eventuale sussistenza della menzionata riduzione "ulteriore" della capacità di guadagno. A tal fine mentre non può tenersi conto del normale declino delle energie psico-fisiche connesso all'avanzare dell'età, rilevano quelle modificazioni intervenute, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, nell'ambiente socio-economico e che incidano sulle concrete possibilità di utilizzo delle residue capacità lavorative.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Decreto Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)