Sez. U, Sentenza n. 71 del 12/01/1972 (Rv. 355765 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - IN GENERE - COMPETENZA - GIUDICI RISPETTIVAMENTE COMPETENTI PER LE CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE E PER QUELLE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA DELL'ART 2704 COD CIV - NATURA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - IN GENERE - COMPETENZA - GIUDICI RISPETTIVAMENTE COMPETENTI PER LE CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE E PER QUELLE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA DELL'ART 2704 COD CIV - NATURA.*
Ai sensi dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639 mentre le controversie tributarie in tema di imposte sui trasferimenti di ricchezza quando si riferiscano alla Determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle commissioni distrettuali ed in secondo grado dalle commissioni provinciali, quelle relative all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle commissioni provinciali (Sezione di diritto) ed in secondo grado dalla commissione centrale, salvo il ricorso all'autorita giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti. E questione di diritto quella relativa all'applicabilita dell'art 2704 cod civ, che determina i requisiti della data certa, ai fini della imposizione indiretta sui trasferimenti di ricchezza. (V 471'70, mass n 345478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)